
STATUTO
DELLA FONDAZIONE SUDD
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE – SCOPO
- Articolo 1 -
COSTITUZIONE
1.1. Nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 e segg. del cod. civ. e delle disposizioni del D.P.R. 10.2.2000 n. 361,
[...]
(nel prosieguo i COSTITUENTI o i FONDATORI)
COSTITUISCONO
la Fondazione Sudd (nel prosieguo la FONDAZIONE o l'ENTE).
1.2. La FONDAZIONE è persona giuridica privata con piena autonomia statutaria e gestionale, senza scopi di lucro; consegue a tale ultimo principio il divieto della distribuzione di utili in qualunque forma.
1.3. L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'Atto Costitutivo, da queste Tavole Fondative e dai Regolamenti Interni, se emanati.
1.4. La FONDAZIONE svolge la propria attività nella Regione Campania, in Italia e all'estero.
- Articolo 2 –
SEDE
2.1. La FONDAZIONE ha sede in Napoli al Corso Umberto 35.
2.2. La sede può essere trasferita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne darà comunicazione a mezzo stampa.
2.3. La FONDAZIONE può istituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, filiazioni e sedi secondarie, nel rispetto delle norme indicate nel prosieguo di questo Statuto.
- Articolo 3 -
SCOPO
3.1. La FONDAZIONE intende riproporre e tener vivo il dibattito sul Mezzogiorno d'Italia, in ogni sua implicazione: sociale, economico, politica e culturale.
3.2. Costituiscono valori fondanti dell'ENTE la corretta difesa dell'ambiente, la lotta contro qualunque forma di razzismo e di discriminazione, il sostegno alla partecipazione equilibrata di donne e uomini a tutti gli aspetti della vita pubblica, le battaglie per l'equità sociale, per la difesa della democrazia e dei valori della Costituzione repubblicana, l'affermazione di una giustizia nella quale risaltino il rispetto dovuto ai cittadini, quello dovuto agli appartenenti all'ordine giudiziario e quello della reale espiazione della pena.
3.3. La FONDAZIONE propugna l'autonomia delle Regioni sotto l'egida del principio di solidarietà, nonché l'autonomia di qualunque altro Ente Territoriale, perseguendo l'obiettivo di strutturare gli assetti istituzionali in forme adeguate alle mutevoli condizioni socio-economiche delle diverse aree del Mezzogiorno e del Paese.
3.4. La FONDAZIONE, al fine di creare opportunità di lavoro e offrire prospettive di crescita ai giovani, considera lo sviluppo economico sostenibile una priorità assoluta della Campania e del Mezzogiorno e, a questo fine, elabora proposte finalizzate alla creazione delle condizioni economiche, infrastrutturali e normative che possono favorire tale sviluppo.
3.5. La compiuta unità europea costituisce un principio indefettibile della FONDAZIONE nonchè un traguardo irrinunciabile. L'ENTE si prefigge anche l'obiettivo di attuare ogni iniziativa diretta a promuovere la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nell'ottica di un riequilibrio della giustizia sociale ed economica fra le regioni del Nord e del Sud del Mondo.
3.6. La FONDAZIONE, anche al fine di eliminare ogni forma di divario esistente tra le Regioni del Nord e del Sud dell'Italia, considera essenziale la battaglia contro ogni forma di criminalità organizzata e di sopraffazione; a tale scopo si prefigge di organizzare con assidua periodicità incontri con i giovani nei luoghi ad essi riservati quali le Università, le scuole e le fabbriche, al fine di tener vivo l'interesse per una lotta costante contro il malaffare camorristico.
3.7. La FONDAZIONE ritiene che la formazione, l’innovazione e la ricerca siano fattori indispensabili per lo sviluppo civile ed economico delle regioni meridionali e vadano promosse con politiche attive ed inclusive nella scuola, nelle Università, nelle imprese ed in tutte le altre forme utili.
3.8. La FONDAZIONE ritiene che il territorio sia una risorsa da tutelare, riqualificare e sviluppare opponendosi all’abusivismo e ad altre forme di illegalità e promuovendo interventi che migliorino le condizioni di vita e di lavoro, tutelino le risorse naturali e consentano lo sviluppo economico. La FONDAZIONE ritiene che la programmazione territoriale ed urbanistica, la qualità architettonica dei progetti e la velocizzazione delle procedure siano strumentali al raggiungimento di queste finalità.
3.9. La FONDAZIONE si presenta anche come luogo del pensiero e dell'iniziativa, dello scambio e del confronto culturale; come un laboratorio che sintetizza, quindi, politica e cultura e che, in conseguenza, ha l'ambizione di contribuire alla formazione di nuove generazioni di militanti della "Politica", nei mondi del lavoro, dell'impresa, della cultura, delle professioni e dell'arte in ogni loro espressione, volendo così contribuire alla scrittura di una nuova pagina della storia del Meridione che affondi le proprie radici nei valori della lotta alle dittature, nella Resistenza e nei principi di uguaglianza e democrazia che ispirano la Costituzione Repubblicana.
3.10. La FONDAZIONE si pone quale palestra di dibattiti, di condivisione di temi e progetti, nonché di discussione su qualunque argomento che possa rientrare nei principi informatori di questo Statuto e nelle finalità istituzionali.
3.11. Costituisce elemento particolarmente significativo, diretto ad ampliare l'orizzonte delle esperienze, il rapporto con Fondazioni ed Associazioni che abbiano sintonia di valori con quelli dell'ENTE; in conseguenza, la FONDAZIONE manifesta la sua costante disponibilità verso qualunque forma di collegamento tra Enti, da realizzare a mezzo di protocolli di collaborazione e/o di federazioni.
3.12. Per l'attuazione dei suoi scopi, la FONDAZIONE:
--- a) promuove ogni iniziativa, intraprende qualunque attività e realizza qualsivoglia programma diretto al conseguimento delle sue finalità;
--- b) cura la realizzazione di qualunque manifestazione politico-culturale, in costante collaborazione e continuità di rapporti con Enti che abbiano sintonia di valori;
--- c) promuove lo sviluppo di progetti di formazione e di ricerca nei settori della sociologia, della politica, dell’economia, della cultura, dello spettacolo e dell'arte in tutte le sue espressioni;
--- d) sensibilizza l'opinione pubblica sui valori della storia, delle diversità culturali, della differenza di genere, dello sviluppo sostenibile, della pace ed in genere sui valori della conoscenza e dei saperi;
--- e) favorisce la formazione culturale e politica delle nuove generazioni, attraverso l'ideazione di percorsi formativi;
--- f) svolge attività di alta cultura attraverso la organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, tavole rotonde, stages e seminari sui temi emergenti da queste Tavole Fondative;
--- g) promuove la ricerca nei settori rientranti nei valori e nelle finalità della politica e della cultura, anche attraverso lo studio, la predisposizione e la gestione di progetti e di programmi di dimensione locale, regionale, nazionale ed internazionale;
--- h) istituisce premi e borse da utilizzarsi in Italia e/o all'estero per lo studio e l'approfondimento delle tematiche politiche e culturali;
--- i) promuove la valorizzazione e lo sviluppo della cooperazione in ambito nazionale e internazionale sulle tematiche della politica e della cultura;
--- l) cura le pubblicazioni di una rivista e di qualunque tipo di opera rivolta a dialogare sui propri temi e a documentare l'attività della FONDAZIONE e delle manifestazioni da essa organizzate e/o patrocinate;
--- m) intrattiene rapporti e scambi culturali con Enti, Associazioni, Fondazioni, Università, Istituti di cultura e, in genere, con organismi che svolgano attività politica e culturale sia in Italia sia all'estero;
--- n) stabilisce contatti con organismi pubblici e privati, con Istituti di credito, con le Università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività;
--- o) crea luoghi di incontro ove consentire dibattiti, presentazioni di opere, visioni cinematografiche, facendo intervenire esperti di settore e/o autori, promuovendo comunque il confronto delle idee;
--- p) compie qualunque altra attività diretta al conseguimento dello scopo.
3.13. Per la realizzazione delle finalità istituzionali ed in conformità di esse, nel rispetto della normativa vigente, la FONDAZIONE può svolgere ogni attività consentita, ivi comprese quelle strumentali, quelle accessorie e quelle appartenenti o non al settore "terziario"; il tutto con riguardo particolare al mondo dell'editoria e della diffusione anche attraverso l'uso di mezzi ausiliari nonché di "internet".
3.14. Per il conseguimento delle finalità istituzionali la FONDAZIONE può compiere gli atti occorrenti per la realizzazione dello scopo e quindi:
--- a) fare operazioni mobiliari e bancarie, nonché operazioni immobiliari;
--- b) stabilire forme di collaborazione con Istituti di Cultura, Università, Accademie e Istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni finalizzati, nell'ambito dello scopo, all'ottenimento di economie di scala, di miglioramenti delle qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del proprio personale.
3.15. In ogni sua attività, principale o accessoria, la FONDAZIONE opera secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.
TITOLO II
RISORSE
- Articolo 4 -
PATRIMONIO – RENDITE - ELARGIZIONI
4.1. Il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è rappresentato dalla dotazione in danaro costituita con le elargizioni effettuate dai COSTITUENTI nonchè con quelle anonime raccolte dagli stessi COSTITUENTI; tutte le somme conferite a titolo di dotazione vengono attribuite in proprietà e sono indicate nell'Atto Costitutivo.
4.2. Il patrimonio può essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della FONDAZIONE.
4.3. La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma dirette al conseguimento dei suoi programmi ed in genere alla gestione dell'ENTE.
4.4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'ENTE, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.
4.5. La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di Enti Pubblici, di persone giuridiche pubbliche e private, di Associazioni riconosciute e non, di Società e persone fisiche, con le finalità patrimoniali e gestionali, le forme ed le condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.
4.6. Le persone fisiche e giuridiche che effettuano elargizioni ai sensi del precedente comma "4.5." possono richiedere l'acquisizione dello status di <>, con le modalità e alle condizioni indicate nel prosieguo di questo Statuto. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, che si esprime con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 6.
TITOLO III
BENEMERITI – AMICI DELLA FONDAZIONE
- Articolo 5 -
BENEMERITI E AMICI DELLA FONDAZIONE
5.1. Sono BENEMERITI le persone fisiche o giuridiche che intervengono per sostenere la gestione della FONDAZIONE con contributi annuali dell’ammontare che sarà fissato dal primo Consiglio di Amministrazione e che rimarrà inalterato fino a successiva modifica.
5.2. Sono AMICI DELLA FONDAZIONE le persone fisiche che intervengono per sostenere la gestione della FONDAZIONE con contributi annuali dell’ammontare che sarà fissato dal primo Consiglio tra un minimo di 60 euro ed un massimo di 120 euro all’anno; sono pure AMICI DELLA FONDAZIONE i giovani fino a 21 anni che versano la somma di 10 euro all’anno. Anche tali ammontari rimarranno fissi fino a diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
- Articolo 6 -
NORMATIVA PER L'ACQUISTO DELLO STATUS DI BENEMERITO
6.1. Possono assumere lo status di BENEMERITO le persone, fisiche o giuridiche, che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE. La domanda, a pena di non accettazione, deve contenere l'indicazione dell'ammontare dell'apporto che ciascun BENEMERITO intende destinare alla FONDAZIONE, con la precisazione delle modalità della sua concretizzazione.
6.2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.
6.3. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, rifiutare il contributo e negare l'attribuzione della qualifica di BENEMERITO.
- Articolo 7 -
RICONOSCIMENTO E PERDITA DELLO STATUS DI BENEMERITO E DI AMICO DELLA FONDAZIONE
7.1. Lo status di BENEMERITO si acquista con la comunicazione di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.
7.2. Lo status di AMICO DELLA FONDAZIONE si acquista con il materiale versamento del contributo economico di cui al precedente comma "5.2."-.
7.3. Lo Status di BENEMERITO si perde per rinunzia, oppure nel caso in cui non si sia provveduto al versamento delle somme promesse o infine per comportamenti che discreditino la FONDAZIONE e/o i COSTITUENTI. Su quanto disciplinato da questo comma provvede il Consiglio di Amministrazione con deliberazione inappellabile.
7.4. I BENEMERITI non possono in alcun caso ripetere i contributi versati, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della FONDAZIONE.
7.5. Il Consiglio di Amministrazione tiene un aggiornato Registro dei BENEMERITI e degli AMICI DELLA FONDAZIONE con ogni notizia ad essi relativa.
TITOLO IV
ORGANI DELLA FONDAZIONE
- Articolo 8 -
INDICAZIONE DEGLI ORGANI
8.1. Sono organi della FONDAZIONE:
--- a) il Consiglio di Amministrazione;
--- b) il Presidente;
--- c) il Direttore Generale;
--- d) il Comitato Scientifico;
--- e) il Collegio dei Revisori e Probiviri.
8.2. Negli Organi della Fondazione, almeno il 30%(trenta per cento) dei componenti dovrà essere rappresentato da donne.
- Articolo 9 -
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri che va da 9 (nove) a 15 (quindici); essi vengono nominati, di concerto fra loro, dai COSTITUENTI a cui compete in via esclusiva questa prerogativa.
9.2. Ai FONDATORI compete anche la indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9.3. Il Consiglio di Amministrazione esprime nel proprio seno il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere, che vengono eletti nella prima seduta del Consiglio.
- Articolo 10 –
CONFLITTO D’INTERESSI
10.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell’organo.
- Articolo 11 -
DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
11.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla prima riunione del Consiglio stesso e sono rieleggibili.
11.2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri nel corso del quinquennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo Consigliere scade con i Consiglieri in carica.
- Articolo 12 -
ATTRIBUZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI
12.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa.
12.2. Il Consiglio:
--- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria della FONDAZIONE;
--- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della FONDAZIONE;
--- nomina il Direttore Generale (di cui è detto nel prosieguo);
--- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;
--- redige eventuali Regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, degli uffici e dei dipendenti;
--- approva i programmi di attività della FONDAZIONE redatti dal Comitato Scientifico (di cui è detto nel prosieguo) unicamente sotto il profilo economico-finanziario e, quindi, solo in relazione alla sufficienza delle risorse appostate in bilancio per la realizzazione dei programmi stessi; in conseguenza chiede al Comitato Scientifico eventuali riduzioni degli indicati programmi nel solo caso in cui i fondi di volta in volta necessari non fossero disponibili;
--- delibera su quanto richiesto e/o proposto dal Comitato Scientifico;
--- determina gli ammontari da porre a carico dei BENEMERITI e degli AMICI DELLA FONDAZIONE
12.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo che assume la denominazione “COMITATO DI PRESIDENZA” che sarà composto dai FONDATORI e da altri due membri del Consiglio individuati dagli stessi FONDATORI. Non possono formare oggetto di delega: l’approvazione del bilancio, qualunque operazione sul patrimonio, l’acquisto o la vendita di immobili (anche se non rientranti fra i beni patrimoniali), l’assunzione di partecipazioni, la creazione di subfondazioni, le operazioni di fusione e/o di trasformazione e le modificazioni dello Statuto della Fondazione.
12.4. Il Consiglio di Amministrazione può distribuire tra i suoi membri sfere di competenze, creando uno o più Consiglieri a cui vengono delegate determinate funzioni o a cui vengono conferiti specifici incarichi; per particolari materie e peculiari finalità il Consiglio potrà valersi anche della collaborazione di consulenti esterni.
12.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.
- Articolo 13 -
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
13.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni mese o quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri o da quattro componenti del Comitato Scientifico.
13.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Ente o in altra località della Regione Campania).
13.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato o con telefax o con e-mail, spedito agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione; in questa ipotesi, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiari non sufficientemente informato.
13.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.
13.5. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione:
--- assiste, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Direttore Generale;
--- possono partecipare i componenti del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori e Probiviri, a cui va inviato l'avviso di convocazione; i componenti di tali Organi sono in ogni caso tenuti a parteciparvi qualora la loro presenza sia formalmente richiesta dal Presidente della FONDAZIONE.
- Articolo 14 -
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
14.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
14.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti.
14.3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
14.4. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in tele/videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento audio/video anche con un solo Consigliere, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
14.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal Segretario-Tesoriere che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso Segretario-Tesoriere in funzione di Segretario del Consiglio.
- Articolo 15 -
IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
15.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della FONDAZIONE. Egli ha la rappresentanza legale dell'ENTE di fronte ai terzi ed in giudizio.
15.2. Il Presidente:
--- può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi istituzionali;
--- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
--- convoca il Comitato Scientifico e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
--- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
--- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
--- sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
--- cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni, se emanati;
--- intrattiene i rapporti con gli Organismi Locali ed Internazionali, con i COSTITUENTI e con le altre Autorità;
--- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.
- Articolo 16 -
IL VICE-PRESIDENTE
16.1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale, nei confronti dei terzi, legittima la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.
- Articolo 17 -
IL SEGRETARIO-TESORIERE
17.1. Al Segretario-Tesoriere compete l'onere della redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori e Probiviri, nonchè la tenuta dei libri della FONDAZIONE e la conservazione della documentazione non contabile.
17.2. Il Segretario-Tesoriere tiene altresì la contabilità della FONDAZIONE, provvedendo alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'ENTE.
17.3. La firma dei mandati di pagamento e di ogni altra documentazione economica di qualunque natura, ivi compresa quella relativa a documentazioni bancarie e postali come: apertura e chiusura di conti correnti, prelevamenti anche allo scoperto, girata di titoli di credito e simili, compete però in via disgiuntiva al Presidente, al Segretario-Tesoriere e al Direttore Generale.
17.4 Il Consiglio di Amministrazione può non procedere alla nomina del Segretario-Tesoriere e potrà quindi attribuire tutti i poteri indicati in questo articolo 17 al Direttore Generale.
- Articolo 18 –
IL DIRETTORE GENERALE
18.1. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e viene scelto tra soggetti italiani o stranieri che esprimano comprovata esperienza politico-gestionale. Il Direttore Generale viene assunto a tempo determinato secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.
18.2. Al Direttore Generale compete:
--- la direzione della FONDAZIONE;
--- l'obbligo di predisporre la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi;
--- l'obbligo di istruire adeguatamente ogni capo degli ordini del giorno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori e Probiviri;
--- la facoltà di proporre l'assunzione di unità di personale;
--- la responsabilità dell'effettuazione delle attività programmate;
--- la direzione degli uffici e del personale della FONDAZIONE.
18.3 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di non procedere alla nomina del Segretario-Tesoriere, tutti i poteri di cui al precedente articolo 17 saranno esercitati dal Direttore Generale.
- Articolo 19 -
IL COMITATO SCIENTIFICO
19.1. Il Comitato Scientifico è composto di un numero di membri che va da 11 (undici) a 19 (diciannove) nominati, di concerto fra loro, dai FONDATORI, a cui compete in via esclusiva questa prerogativa. Ai FONDATORI compete anche la indicazione del Presidente del Comitato.
19.2. Nel caso in cui non fosse stato nominato l’intero Comitato Scientifico in sede di costituzione della FONDAZIONE, il Comitato stesso potrà essere integrato successivamente con la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione dei membri mancanti che, in ogni caso, dovranno essere designati dai COSTITUENTI.
19.3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della FONDAZIONE e può individuare al suo interno un coordinatore che abbia il compito di interagire con la Direzione e la Presidenza della Fondazione
19.4. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
19.5. Il Comitato Scientifico:
--- redige i programmi politico-culturali della FONDAZIONE che vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al precedente comma "12.2."-;
--- svolge funzioni di alta consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, su qualunque oggetto e materia di competenza della FONDAZIONE;
--- esprime parere non vincolante sulla selezione di candidati, italiani e stranieri, per borse di studio e per premi, formando la relativa graduatoria, nonchè sulla selezione, relativamente al piano tecnico-scientifico, delle pubblicazioni che documentano le ricerche promosse e le attività svolte dalla FONDAZIONE.
19.6. I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.
- Articolo 20 -
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO
20.1. Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure tre membri del Consiglio di Amministrazione.
20.2. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dei precedenti commi "13.2.", "13.3.", "13.4.", "14.1.", "14.2.", "14.3." e "14.4.", in quanto compatibili.
20.3. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Direttore Generale, con possibilità di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.
20.4. I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti dal Segretario-Tesoriere e trascritti su apposito libro e firmati da chi presiede e dallo stesso Segretario-Tesoriere in funzione di segretario del Comitato.
- Articolo 21 -
IL COLLEGIO DEI REVISORI E PROBIVIRI
21.1. Il controllo contabile della FONDAZIONE è affidato ad un Collegio di Revisori e Probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica cinque anni e vengono nominati, di concerto fra loro, dai FONDATORI, a cui compete in via esclusiva questa prerogativa. I COSTITUENTI indicano pure il Presidente fra i membri effettivi.
21.2. I membri del Collegio dei Revisori e Probiviri devono in ogni caso essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
21.3. Il Collegio esercita il controllo sui conti della FONDAZIONE e deve riferirne al Presidente dell'ENTE almeno ogni trimestre con apposita relazione.
21.4. Il compenso dovuto ai Revisori effettivi è a carico della FONDAZIONE ed è da essa determinato sulla base dei minimi espressi della Tariffa dei Dottori Commercialisti.
21.5. Per le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei Revisori e Probiviri si applicano le disposizioni dei precedenti commi "13.2.", "13.3.", "13.4.", "14.1.", "14.2.", "14.3." e "14.4.", in quanto compatibili.
21.6. Alle riunioni del Collegio dei Revisori e Probiviri partecipa il Direttore Generale, con possibilità di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.
21.7. I verbali delle deliberazioni del Collegio dei Revisori e Probiviri sono redatti dal Segretario-Tesoriere e trascritti su apposito libro e firmati da chi presiede e dallo stesso Segretario-Tesoriere in funzione di segretario del Collegio.
21.8. Al Collegio dei Revisori e Probiviri si applicano, in via analogica, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle Società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409-bis comma 3 del cod. civ.-.
TITOLO V
ESERCIZIO FINANZIARIO
- Articolo 22 -
ESERCIZIO FINANZIARIO
22.1. L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
22.2. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la FONDAZIONE acquista la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 23 -
MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE
Le norme contenute in questo Statuto possono essere modificate solo per decisione unanime dei COSTITUENTI.
- Articolo 24 -
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI
24.1. L'estinzione della FONDAZIONE per le cause previste dall'art. 28 del cod. civ. comporta la nomina di un liquidatore.
24.2. Nel caso di estinzione della FONDAZIONE i beni residui in sede di liquidazione sono devoluti ad Enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, individuati dal liquidatore, sentiti in ogni caso i COSTITUENTI.
- Articolo 25 -
LIBRI
25.1. La FONDAZIONE, oltre quelli previsti come obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti libri:
--- a) Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
--- b) Libro dei Verbali del Comitato Scientifico;
--- c) Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori e Probiviri;
--- d) Libro Giornale.
25.2. I Libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati dal Segretario-Tesoriere.
- Articolo 26 -
RINVIO
Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia.
SUDD social network
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